Art. 2.
(Contenuto dei corsi di formazione e di addestramento).

      1. Le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, nonché gli ordini professionali, gli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione, le università, le istituzioni e le associazioni a carattere nazionale e regionale dotate di centro di formazione promuovono, in collaborazione con le regioni,

 

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le aziende sanitarie locali e ospedaliere e le centrali operative del sistema di emergenza 118, la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1 della presente legge.
      2. La formazione deve essere dispensata da istruttori certificati e iscritti al registro di cui all'articolo 5, tra i quali deve essere compreso un medico con documentata esperienza in emergenza e didattica, che assume funzioni di responsabilità e coordinamento.
      3. I programmi dei corsi di formazione e di addestramento sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

          a) l'acquisizione e il mantenimento dei metodi di rianimazione cardio-polmonare di base, in accordo con le linee guida;

          b) una parte teorica avente ad oggetto:

              1) gli elementi fondamentali della funzionalità cardiaca;

              2) la descrizione dei metodi di applicazione della rianimazione cardio-polmonare di base;

              3) le finalità della defibrillazione precoce e delle manovre di rianimazione cardio-polmonare;

              4) la descrizione e le modalità di utilizzo e di manutenzione del DAE;

              5) i pericoli e le precauzioni per i pazienti e per il personale;

              6) elementi base sulla organizzazione sanitaria dedicata all'emergenza;

          c) una parte pratica avente ad oggetto l'applicazione dei metodi di rianimazione cardio-polmonare di base e di defibrillazione elettrica, in accordo con le linee guida.

      4. L'applicazione della parte pratica deve occupare almeno il 70 per cento della durata dei singoli corsi.

 

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