1. Le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, nonché gli ordini professionali, gli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione, le università, le istituzioni e le associazioni a carattere nazionale e regionale dotate di centro di formazione promuovono, in collaborazione con le regioni,
a) l'acquisizione e il mantenimento dei metodi di rianimazione cardio-polmonare di base, in accordo con le linee guida;
b) una parte teorica avente ad oggetto:
1) gli elementi fondamentali della funzionalità cardiaca;
2) la descrizione dei metodi di applicazione della rianimazione cardio-polmonare di base;
3) le finalità della defibrillazione precoce e delle manovre di rianimazione cardio-polmonare;
4) la descrizione e le modalità di utilizzo e di manutenzione del DAE;
5) i pericoli e le precauzioni per i pazienti e per il personale;
6) elementi base sulla organizzazione sanitaria dedicata all'emergenza;
c) una parte pratica avente ad oggetto l'applicazione dei metodi di rianimazione cardio-polmonare di base e di defibrillazione elettrica, in accordo con le linee guida.
4. L'applicazione della parte pratica deve occupare almeno il 70 per cento della durata dei singoli corsi.